rinunzia all'azione di riduzione tramite mutuo dissenso


 

Not. Alfonso Carbone, 12.11.2001, chiede:

 

Devo stipulare la vendita di un terreno per il prezzo di lire 40.000.000. La venditrice ha ricevuto il terreno dalla sorella (età anni 50), sposata e con figlio maggiorenne.

 

Considerato il pericolo di esercizio dell'azione di riduzione, ho prospettato alla venditrice la necessità di risolvere la donazione d'accordo con la sorella, in modo che a vendere sia quest'ultima.

Come alternativa mi viene proposta una fideiussione da rilasciarsi dalla donante, con scrittura a parte, per l'adempimendo delle obbligazioni relative alla garanzia per evizione ecc. ecc. e mi si dice che è la prassi normalmente seguita in questi casi.

Tale soluzione vi sembra idonea a tutelare l'acquirente?

 

 

Not. Cristiano Casalini. 12.11.2001:

 

Sull'argomento ho trovato assai completo ed interessante l'articolo di M. Ieva, in Riv. not. 1998, pag. 1129, "Retroattività reale dell'azione di riduzione e tutela dell'avente causa dal donatario tra presente e futuro".

 

Ti segnalo anche, per l'atto di risoluzione di donazione, FederNotizie novembre 1999, pag. 235.

 

 

Not. Stefano Parodi, 13.11.2001

 

La retrocessione del bene donato, al di là delle considerazioni di Ieva circa il mutuo dissenso, che mi pare siano anche quelle di Petrelli, non mi pare possa essere considerata una nuova donazione, che provocherebbe gli stessi problemi della prima in capo al donatario, anzichè al donante. 

 

Manca nel donatario che ritrasferisce il bene al donante l'animus donandi, lo spirito di liberalità, che mi pare essere elemento fondamentale della donazione.

 

Come non c'è liberalità in chi cede volontariamente al Comune un'area nell'ambito di un progetto edilizio. In entrambi i casi manca il corrispettivo, in entrambi i casi non avremo una donazione, perchè la causa del negozio non è la liberalità.

 

Allora mi pare che non possa parlarsi di eventuale crisi di questo contratto (retrocessione) per cause tipiche della donazione, revocazione per ingratidudine o sopravvenienza di figli e riduzione per lesione di legittima, piuttosto per nullità della causa.

 

Per dire il vero a mio giudizio la causa c'è e il negozio che ne deriva è atipico, rimesso alla libertà contrattuale delle parti, soffre le crisi proprie di tutti in contratti, non quelli tipici della donazione.

 

La retrocessione è e rimane l'unico modo per superare l'azione di riduzione, anche se tutti avete motivazioni dottrinali e giurisprudenziali contrarie che mi...ammazzano.

 

Per chiudere, se la retrocessione fosse fatta nummo uno, le cose cambierebbero?

 

 

Not. Riccardo Ricciardi

 

Conservo una fotocopia di un vecchio articolo di Capozzi in “Questioni” sul Mutuo dissenso che riepilogava tutte le teorie e concludeva, in particolare contra Messineo, che il problema si risolveva facendo ricorso all'articolo 2655, c. 1, c.c. per il quale, qualora un atto trascritto sia risoluto, la risoluzione deve annotarsi in margine della trascrizione.

 

 

Not. U. Bechini, 15.11.2001, interviene:

 

Ammessa la risoluzione per mutuo consenso di un contratto che abbia già prodotto tutti i suoi effetti! (dal Commentario breve al C.C. Cian Trabucchi rilevo l'opinione contraria di Galgano e Scognamiglio, cui aggiungerei Carresi, Il contratto nel Trattato CM, p. 873, col consueto, ma secondo me rocciosissimo, argomento dell'impossibilità per l'autonomia privata di far luogo a fattispecie provviste di retroattività reale). 

 

L'inossidabile Messineo della Dottrina Generale del Contratto, Giuffrè, Milano 1947, p. 472, come suo costume predilige un pestifero argomento tecnico; lo trascrivo anche per smentire quanti mi vogliono interessato solo ad ipertesti online ...

 

In apparenza, tutti i contratti sarebbero suscettibili di mutuo dissenso; se non che, non vi si presta, in ogni caso, il contratto con effetti reali (1376 e retro, Capitolo XII, nn. 5 segg.), poichè, in ordine ad esso, il mutuo dissenso non potrebbe non esercitare l'effetto della retrocessione del diritto trasferito o dell'elisione (a favore del già costituente) del diritto costituito, in quanto viene meno il titolo di acquisto o, rispettivamente, di  costituzione.

 

Il che, teoricamente, non è affatto inconcepibile; ma la circostanza che non sia stata ordinata, nell'art. 2643, la pubblicità della retrocessione, quando il contratto originario di riferisca a beni immobili o a beni mobili soggetti a registrazione (e non si potrebbe, se non con un evidente sforzo ermeneutico, far rientrare il caso sotto la figura della rinunzia, di cui parla l'art. 2643 n. 5), lascia intendere chiaramente che il mutuo dissenso non è suscettibile, nel nostro ordinamento giuridico, il contratto con effetti reali, quando abbia ad oggetto immobili o mobili registrati.

Nè sembra che possa invocarsi l'art. 2645, che dichiara soggetti a trascrizione, per gli effetti di cui all'art. 2644, ogni atto che produce uno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643.

 

Tale appiglio testuale non gioverebbe, poichè il mutuo dissenso non è un atto, ma tecnicamente un contratto (v. supra) e, quindi, la sua trascrivibilità o meno va ricavata dall'art. 2643, non dall'art. 2645; e abbiamo ve duto che il testo dell'art. 2643 non vi si presta.